diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18218 del 14/09/2005 (Rv. 583124 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Provvedimento sanzionatorio - Sottoscrizione mediante timbro a secco - Invalidità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583124-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

La carenza di sottoscrizione del provvedimento amministrativo, anche quando non sia adottato con strumenti informatici, non comporta invalidità dell'atto, se esso presenta, nel suo complesso, elementi idonei all'individuazione del soggetto da cui proviene; pertanto, deve considerarsi valido il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa sottoscritto mediante timbratura a secco su cui non sia leggibile il nome del funzionario incaricato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)