Sez. 1, Sentenza n. 16204 del 28/12/2000 (Rv. 544129 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Ordinanza ingiunzione - Sottoscrizione autografa del soggetto emanante - Necessità - Fondamento - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In relazione a fattispecie antecedente all'entrata in vigore dell'art. 15 della legge n. 59 del 1997 e dei regolamenti attuativi in esso previsti, deve escludersi la validità, sulla base dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 1993, di ordinanze - ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 204 del codice della strada, ove prive di firma autografa, in quanto costituenti provvedimenti amministrativi non suscettibili di automatica elaborazione informatica e richiedenti, a norma degli artt. 18 della legge n. 689 del 1981 e 3 della legge n. 241, specifica motivazione in relazione alle particolarità del singolo caso concreto. E peraltro gli atti in questione debbono considerarsi comunque validi ove, pur in mancanza dell'autografia della sottoscrizione, i dati estrinsecati nel contesto documentativo degli stessi, consentano comunque di accertare aliunde la sicura attribuibilità dell'atto a chi, secondo le norme positive, debba esserne l'autore.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/02/1993 num. 39 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)