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Sez. 1, Sentenza n. 81 del 11/01/1978 (Rv. 389370 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DEBITI DI IMPOSTA - NON CONTESTATA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PRIMA DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - NECESSITA - MANCATA O CONTROVERSA LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI DETRAIBILITA DI SOPRATTASSA A CARICO DEL DE CUIUS PER OMESSA DENUNCIA DI CESPITI.*
Stato
decisa il 1978-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389370-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DEBITI DI IMPOSTA - NON CONTESTATA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PRIMA DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - NECESSITA - MANCATA O CONTROVERSA LIQUIDAZIONE DEL QUANTUM - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI DETRAIBILITA DI SOPRATTASSA A CARICO DEL DE CUIUS PER OMESSA DENUNCIA DI CESPITI.*

L'art 45 terzo comma della legge tributaria sulle successioni, di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3270, ove stabilisce che i debiti verso la pubblica amministrazione sono deducibili dall'asse ereditario purche certi al momento dell'apertura della successione, comporta, con riguardo a debiti d'imposta, il non contestato verificarsi, prima di quel momento, dei relativi presupposti di fatto e di diritto, ancorche manchi o sia oggetto di controversia la liquidazione del quantum. L'indicata norma, pertanto, esclude la deducibilita dall'asse ereditario di un debito del de cuius per soprattassa da omessa denuncia di cespiti, al fine dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio, qualora, al momento dell'apertura della successione, sia oggetto di contesa il presupposto della soprattassa medesima, e, cioe, la sussistenza di un'ipotesi di denuncia infedele. (V 3377/76, mass n 382165; (V 297/72, mass n 356145).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)