diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5669 del 19/12/1989 (Rv. 464627 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAIL - ADDETTI AI SERVIZI DI PORTINERIA - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1989-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464627-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAIL - ADDETTI AI SERVIZI DI PORTINERIA - CONTROVERSIE DI LAVORO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di portineria degli stabili dell'Inail ha natura pubblicistica, e come tale è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tenendo conto che la gestione degli immobili è effettuata dall'istituto, ente pubblico non economico, direttamente con la propria organizzazione, non con autonome strutture di tipo imprenditoriale, sicché detti dipendenti risultano inseriti nell'organizzazione medesima, e che, inoltre, non può rilevare, per negare l'indicata natura pubblicistica, l'assoggettamento del rapporto stesso alla disciplina privatistica dei contratti collettivi e la sua esclusione dall'ambito di applicazione della normativa di cui al d.P.R. 26 maggio 1976 n. 411 (ai sensi dell'art. 51 di tale decreto, di natura regolamentare, e comunque non incidente sulla qualificazione del rapporto e sulla Competenza giurisdizionale). (Conf 7210/86, mass n 449284).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 26/05/1976 num. 411 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)