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Sez. 2, Sentenza n. 16563 del 01/03/2017 Ud. (dep. 03/04/2017) Rv. 269507 - 01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Condotte processuali dell'imputato - Valutazione - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269507-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

Al giudice non è preclusa la valutazione della condotta processuale dell'imputato, unitamente ad ogni altra circostanza sintomatica, di modo che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre risultanze, la portata significativa di comportamenti processuali incidenti su profili probatori determinanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, che avevano considerato raggiunta la prova in ordine all'individuazione dell'imputato quale coautore del fatto, sommando al dato delle sue relazioni con gli altri imputati, emerse dalle intercettazioni telefoniche, quello della sua mancata presenza al dibattimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)