Sez. 5, Sentenza n. 12182 del 14/02/2006 Ud. (dep. 06/04/2006) Rv. 233903 - 01
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Silenzio dell'imputato - Valutazione della condotta processuale unitamente ad ogni altra circostanza sintomatica - Ammissibilità - Fattispecie: imputato colto in flagranza di reato che non risponde sulle ragioni della propria presenza nel luogo di tentata commissione del reato di furto).
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
In virtù del principio "nemo tenetur se detegere", l'imputato può non rispondere su fatti leggibili "contra se" e negare la propria responsabilità anche contro l'evidenza; tuttavia, al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze (nella specie la sorpresa in flagranza di reato dell'imputato ad opera della polizia), la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato, su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (nella specie la mancata giustificazione della propria presenza all'interno di una scuola elementare in cui era stato sorpreso insieme ad altri a smontare infissi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)