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Sez. 1, Sentenza n. 383 del 15/02/1967 (Rv. 326287 - 01)

ARBITRATO - EQUITA - POTERI DEGLI ARBITRI DI EQUITA - APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE COGENTI.*
Stato
decisa il 1967-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326287-01

ARBITRATO - EQUITA - POTERI DEGLI ARBITRI DI EQUITA - APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE COGENTI.*

Negli arbitrati di equita gli arbitri debbono giudicare in conformita dell'equita e non dello stretto diritto, e tuttavia essi hanno il dovere di osservare solo le norme giuridiche di ordine pubblico, cioe quelle cogenti, dettate in vista di interessi generali, non derogabili dalla volonta delle parti e non suscettibili, come tali, di formare oggetto di compromesso. (Cfr. 2929 e 819-62 2741-61 e 1923-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)