Sez. 1, Sentenza n. 383 del 15/02/1967 (Rv. 326287 - 01)
ARBITRATO - EQUITA - POTERI DEGLI ARBITRI DI EQUITA - APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE COGENTI.*
ARBITRATO - EQUITA - POTERI DEGLI ARBITRI DI EQUITA - APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE COGENTI.*
Negli arbitrati di equita gli arbitri debbono giudicare in conformita dell'equita e non dello stretto diritto, e tuttavia essi hanno il dovere di osservare solo le norme giuridiche di ordine pubblico, cioe quelle cogenti, dettate in vista di interessi generali, non derogabili dalla volonta delle parti e non suscettibili, come tali, di formare oggetto di compromesso. (Cfr. 2929 e 819-62 2741-61 e 1923-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 822 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)