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Sez. 3, Sentenza n. 2140 del 31/01/2006 (Rv. 588054 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | - Denuncia di "errores in procedendo" - Principio di autosufficienza del ricorso - Onere della parte di indicare gli elementi di fatto che consentano di verificare la decisività dei vizi dedotti - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588054-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Anche quando nel ricorso per cassazione sono denunciati "errores in procedendo" è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, e quindi per non incorrere nel vizio di genericità della doglianza, che siano indicati con precisione gli elementi di fatto che consentano di controllare la decisività dei vizi dedotti. (Nella specie la censura mossa alla pronuncia di inammissibilità dell'eccezione di estinzione del processo esecutivo per inattività del creditore procedente è stata ritenuta generica dalla Corte perchè non suffragata da elementi comprovanti la fondatezza e quindi la rilevanza della predetta eccezione di estinzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)