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Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005 (Rv. 580259 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Denuncia di "errores in procedendo" - Principio di autosufficienza del ricorso - Onere della parte di indicare gli elementi di fatto che consentano di verificarne la sussistenza - Necessità - Obbligo del giudice del diretto esame degli atti processuali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580259-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Anche quando nel ricorso per cassazione sono denunciati "errores in procedendo" - pur potendo i giudici di legittimità prendere cognizione degli atti di causa - è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, che siano indicati con precisione gli elementi di fatto che consentano di controllare la decisività dei vizi dedotti, atteso che l'astensione per il giudice dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, che non ha finalità sanzionatorie, trova fondamento nell'esigenza di evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo, essendo solo del ricorrente la responsabilità della redazione dell'atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)