Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005 (Rv. 581594 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Specificità e completezza del motivo - Fondamento - Rinvenibilità nella disciplina delle nullità - Denuncia di "errores in procedendo" - Applicabilità - Conseguenze - Onere della parte di indicare i passaggi processuali idonei ad individuare l'errore - Sussistenza - Fattispecie in tema di denuncia di ammissione di prove nuove in appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 cod. proc. civ., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. In riferimento alla deduzione di un "error in procedendo" e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., il rispetto dell'esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com'è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell'attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l'oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacché per poter essere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l'indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l'errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. L'onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell'errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione (Nella specie, poichè si trattava di errore consistente nell'ammissione di asserite prove nuove in appello nonostante un'eccezione di novità, la Suprema Corte ha rilevato che il motivo avrebbe dovuto essere dedotto con l'indicazione sia del momento di allegazione dell'eccezione, sia del mantenimento della stessa fino al momento in cui il giudice d'appello aveva ritenuto in decisione la causa, mentre si era allegato solo il primo momento, deducendosi, in particolare, soltanto di avere eccepito la novità della prova fin dall'atto di costituzione in appello e non anche di avere reiterato l'eccezione dopo l'ordinanza collegiale ammissiva delle prove e di averla mantenuta in sede di precisazione delle conclusioni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)