Sez. L, Sentenza n. 1194 del 01/02/1993 (Rv. 480597 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Soggetti - In genere | Artigiani - Prestazioni svolte a favore di se stesso ovvero a titolo di cortesia - Tutela assicurativa per la relativa attività - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Soggetti - In genere
Ai sensi dell'art. 4 n. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non rientra nella tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro l'attività svolta dall'artigiano al di fuori di un vincolo giuridico e senza alcun corrispettivo cioè per prestazioni svolte a favore di se stesso ovvero a titolo di cortesia configurandosi in tal caso un rischio del tutto generico ed extraprofessionale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)