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Sez. L, Sentenza n. 1194 del 01/02/1993 (Rv. 480597 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Soggetti - In genere | Artigiani - Prestazioni svolte a favore di se stesso ovvero a titolo di cortesia - Tutela assicurativa per la relativa attività - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480597-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Soggetti - In genere

Ai sensi dell'art. 4 n. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non rientra nella tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro l'attività svolta dall'artigiano al di fuori di un vincolo giuridico e senza alcun corrispettivo cioè per prestazioni svolte a favore di se stesso ovvero a titolo di cortesia configurandosi in tal caso un rischio del tutto generico ed extraprofessionale.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)