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Sez. L, Sentenza n. 10081 del 01/08/2000 (Rv. 539022 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Artigiani - Prestazioni a favore di loro stessi (e comunque non professionali) - Tutela assicurativa - Esclusione - Inquadrabilità dell'attività nella nozione di lavoro in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 35 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539022-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a favore degli artigiani non comprende le attività svolte nel proprio interesse (e, analogamente, nell'interesse di congiunti o comunque a titolo di cortesia), e al riguardo non è prospettabile una (non manifestamente infondata) questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost., poiché non può esservi prestazione lavorativa in senso proprio al di fuori di un rapporto giuridico obbligatorio, sia esso alla base di lavoro subordinato, oppure autonomo, societario o di collaborazione all'impresa familiare.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)