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Sez. L, Sentenza n. 10208 del 18/04/2008 (Rv. 602992 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Cessione del credito - Rilevanza ostativa all'intervento del fondo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602992-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

La funzione previdenziale dell'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 297 del 1982, non osta all'intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l'intervento è previsto in favore degli "aventi diritto" e, con tale termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all'identica espressione contenuta nell'art. 2122 cod. civ., si fa riferimento agli aventi causa in genere del lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1201, Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2122 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)