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Sez. 1, Sentenza n. 1139 del 21/04/1971 (Rv. 351242 - 01)

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI AL FALLIMENTO - POSIZIONE DEL CURATORE.*
Stato
decisa il 1971-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351242-01

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI AL FALLIMENTO - POSIZIONE DEL CURATORE.*

Sebbene relativamente ai rapporti giuridici preesistenti alla dichiarazione di fallimento il curatore si pone talvolta (e cioe quando si tratti dell'Esercizio di un diritto che egli ha trovato nel fallimento e nel quale e succeduto) come avente causa del fallito e rimane quindi soggetto ai limiti e al normale regime probatorio dell'Azione concretamente esercitata, quando invece esercita una Azione per la rimozione di un atto pregiudizievole al fallito ed ai suoi creditori, ed ai fini della reintegrazione del patrimonio dello stesso, egli assume una funzione e svolge un'attivita che e distinta tanto da quella del fallito quanto da quella dei creditori, dal momento che l'Azione, determinando un conflitto fra il fallimento e gli aventi causa del fallito, lo pone necessariamente nella posizione di terzo rispetto agli Atti compiuti dal debitore. (V 1788'68, mass n 333694).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)