Sez. 1, Sentenza n. 4030 del 06/12/1974 (Rv. 372621 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - AZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE PER LA RIPETIZIONE DI CANONI LOCATIZI ECCEDENTI - DEDUZIONE DI ULTERIORE CONTRATTO SENZA DATA CERTA ANTERIORE AL FALLIMENTO - QUALIFICA DI TERZO - SPETTANZA AL CURATORE - DIRITTO AL DISCONOSCIMENTO - SUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - AZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE PER LA RIPETIZIONE DI CANONI LOCATIZI ECCEDENTI - DEDUZIONE DI ULTERIORE CONTRATTO SENZA DATA CERTA ANTERIORE AL FALLIMENTO - QUALIFICA DI TERZO - SPETTANZA AL CURATORE - DIRITTO AL DISCONOSCIMENTO - SUSSISTENZA.*
La qualifica di terzo rispetto ad un rapporto giuridico compete a qualsiasi soggetto che sia portatore di un interesse giuridicamente perfetto e differenziato dagli interessi delle parti del rapporto medesimo, in guisa da rendere possibile la configurazione di un conflitto anche solo potenziale con questi ultimi. Ne consegue che, qualora il curatore di un fallimento agisca in ripetizione delle somme esborsate dal fallito in eccedenza rispetto al canone indicato in un contratto di locazione e gli venga opposta, dalla controparte, la esistenza di altro contratto indicante un canone maggiore, ma sprovvisto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, allo stesso curatore deve essere riconosciuta la qualifica di terzo rispetto a quest'ultimo contratto e, quindi, il diritto di disconoscerlo ai sensi dell'art 2704 cod civ. in tal caso, infatti, il curatore agisce come portatore dell'interesse autonomo del fallimento alla ricostituzione del patrimonio del fallito mediante l'acquisizione di somme che ne sono uscite in base ad un titolo che, in quanto privo di data certa, non e, di per se stesso, idoneo a garantire dal pericolo di frode in danno ai creditori e, pertanto, si trova in una situazione di conflitto almeno potenziale, con ambedue le parti del cennato contratto, che hanno il contrario interesse al riconoscimento della efficacia di tale negozio quanto meno al fine di liberarsi dal sospetto di aver agito fraudolentemente. (V 564'73, mass n 362619; 1139'71, mass n 351242; (V 1268'68, mass n 332803; 1461'65; 229'65; 2664'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)