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Sez. 1, Sentenza n. 1788 del 10/06/1968 (Rv. 333694 - 01)

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - RAPPORTI GIURIDICI DEL FALLITO - POSIZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333694-01

FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE - RAPPORTI GIURIDICI DEL FALLITO - POSIZIONE.*

Il curatore si pone di fronte ai rapporti giuridici preesistenti a volte come terzo ed a volte come avente causa dal fallito. Quando il curatore esercita un diritto proprio del fallimento in relazione a negozi compiuti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento egli e indubbiamente terzo, mentre quando esercita un diritto che egli ha trovato nel fallimento e nel quale e succeduto, non puo essere considerato che avente causa del fallito. Tale e l'ipotesi di un curatore che spiega Azione causale per il recupero di un credito cambiario del fallito nascente da vaglia cambiario a suo tempo rilasciati al fallito da un terzo, perche egli in tal caso, pur agendo nell'interesse della massa, attua un diritto che il fallito avrebbe potuto fare egli stesso valere se non fosse intervenuta la dichiarazione di fallimento, ed in tale ipotesi l'emittente dei vaglia cambiari, compulsato per il loro pagamento, bene puo opporre al curatore la Mancanza di ogni causa e l'essenza del rapporto sottostante. (V. 1903-62).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)