Sez. 1, Ordinanza n. 269 del 07/02/1978 Cc. (dep. 16/06/1978) Rv. 139390 - 01
AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - REVOCABILITA - AMMISSIBILITA - NECESSITA DI NUOVE PROVE - ESCLUSIONE.*
AZIONE PENALE - DECRETO DI NON PROMOVIMENTO (ARCHIVIAZIONE) - REVOCABILITA - AMMISSIBILITA - NECESSITA DI NUOVE PROVE - ESCLUSIONE.*
Il pubblico ministero, dopo l'emissione del decreto di archiviazione, ha sempre la possibilita, al di fuori di ogni Sindacato del giudice istruttore, di riesaminare i fatti e di promuovere l'Azione penale, anche senza la sopravvenienza di nuove prove; cio in quanto il decreto di archiviazione e sempre revocabile, non essendo soggetto ad impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)