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Sez. 3, Sentenza n. 13342 del 19/07/2004 (Rv. 575638 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Chiamata in causa, da parte dello assicuratore, del terzo responsabile per la rivalsa - Ammissibilita - Pagamento preventivo dell'indennità - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575638-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore, convenuto in giudizio dall'assicurato per il pagamento dell'indennita assicurativa, in virtù del principio di economia processuale, può agire nella medesima sede a tutela del proprio diritto di surrogazione, anche in difetto del previo pagamento di detta indennità, chiamando in causa il terzo responsabile del danno -ovvero l'impresa designata ai sensi dell'art. 19, lett. a), legge n. 990 del 1969- al fine di ottenere, nei confronti di questo, una sentenza condizionale di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato a pagare all'assicurato a titolo di indennita, potendo egli offrire la prova dell'avvenuto pagamento della medesima in un momento successivo alla pronunzia della sentenza di condanna in favore dell'assicurato e di quella condizionale a suo favore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)