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Sez. L, Sentenza n. 5317 del 07/06/1996 (Rv. 498017 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Requisito della riduzione della capacità lavorativa - Elevazione al 74 per cento ex art. 9 D.Lgs. n. 509 del 1988 - Disciplina transitoria - Diritti acquisiti - Domanda e requisiti anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina - Rilevanza - Riconoscimento da parte delle commissioni sanitarie - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498017-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di misura della riduzione della capacità lavorativa richiesta ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, la salvezza dei diritti acquisiti prevista - in relazione all'elevazione di tale misura al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore (12 marzo 1992) della nuova tabella delle invalidità approvata con decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509 - dall'art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 509 del 1988, riguarda, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui a Corte Cost. 31 maggio 1995 n. 209, non solo i cittadini che già beneficiavano dell'assegno mensile o che avessero già ottenuto, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, ma anche i cittadini per i quali questo riconoscimento sia intervenuto successivamente ma in relazione a domanda e situazione di fatto anteriori alla data in questione. L'accertamento di tali presupposti conseguentemente deve ritenersi ammissibile anche nella sede giudiziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 2, Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST., DM Sanità 05/02/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)