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Sez. L, Sentenza n. 4217 del 13/04/1995 (Rv. 491779 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Riduzione della capacità lavorativa - Elevazione al 74 per cento ex art. 9, primo comma, D.Lgs. n. 509 del 1988 - Accertamento giudiziale, anteriore al 26 febbraio 1992 della riduzione ex art. 13, primo comma, legge n. 118 del 1971 in misura superiore ai due terzi ma inferiore alla nuova soglia di invalidità - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491779-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La norma dell'art. 9, primo comma, del D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509 - in virtù della quale la riduzione della capacità lavorativa necessaria ai fini dell'assegno d'invalidità, già fissata nella misura superiore ai due terzi dall'art. 13, primo comma, della legge n. 118 del 1971, è elevata al settantaquattro per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992 (pubblicato nella G.U. del 26 febbraio 1992) - non osta al riconoscimento dell'assegno in favore del soggetto del quale il giudice abbia accertato la riduzione della capacità lavorativa, anteriormente alla predetta data del 26 febbraio 1992, in misura superiore ai due terzi ma inferiore alla nuova soglia di invalidità, atteso che il secondo comma dello stesso art. 9 fa salvi (anche) i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano già ottenuto, alla data di cui sopra, "il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni" e considerata altresì l'equiparabilità del riconoscimento dell'invalidità operato in sede giudiziaria al riconoscimento dell'invalidità operato dalle commissioni sanitarie.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST., DM Sanità 05/02/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)