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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26091 del 23/12/2010 (Rv. 615651 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Requisito della capacità lavorativa - Elevazione al 74 per cento ex art. 9 d.lgs. n. 509 del 1988 - Disciplina transitoria - Diritti acquisiti - Domanda e requisiti anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina - Rilevanza - Data del riconoscimento da parte delle commissioni sanitarie - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615651-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di assegno mensile ex art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, la salvezza dei diritti acquisiti prevista - in relazione all'elevazione della riduzione della capacità lavorativa richiesta ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile al 74 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore (12 marzo 1992) della nuova tabella delle invalidità, approvata con decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509 - dall'art. 9 del medesimo d.lgs. riguarda, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla pronuncia della Corte costituzionale 31 maggio 1995 n. 209, non solo i cittadini che già beneficiassero dell'assegno mensile o che avessero già ottenuto, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, ma anche i cittadini per i quali questo riconoscimento sia intervenuto successivamente, ma in relazione a domanda e situazione di fatto anteriori alla data in questione, dovendosi far riferimento alle nuove tabelle e alla nuova percentuale di invalidità lavorativa solo quando l'evento protetto si sia verificato nel periodo successivo al 12 marzo 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 2, Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST., DM Sanità 25/07/1980, DM Sanità 05/02/1992, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)