Sez. 1, Sentenza n. 8312 del 01/09/1997 (Rv. 507405 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Disposizione dell'art. 1590 cod. civ. - Portata - Deterioramento normale della cosa locata - Nozione - Specifica pattuizione circa l'obbligo del risarcimento dei danni derivante dal cattivo uso dell'immobile locato - Conseguenze - Limitazione di responsabilità rispetto al principio di cui all'art. 1590 cod. civ. - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
La disposizione contenuta nell'art. 1590 cod. civ. - secondo cui il conduttore deve restituire al locatore la cosa nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, "salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto" - esprime una regola generale dalla quale si ricava la possibilità di un deterioramento normale della cosa locata, conseguente all'uso corretto del bene (in conformità del contratto) oppure alla vetustà (art. 1609, primo comma, cod. civ.), che rientra nella liceità giuridica del godimento della cosa e che, dunque, il locatore è tenuto a sopportare in quanto derivante dall'utilizzo conforme al contratto. Pertanto, nel caso in cui le parti abbiano pattuito che il conduttore è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dal cattivo uso dell'immobile locato, non viene introdotta una limitazione di responsabilità rispetto al generale principio normativo indicato, in quanto il cattivo uso è quello non conforme al contratto, mentre il normale deterioramento conseguente all'uso conforme al contratto non dà luogo al risarcimento, salvo l'obbligo del conduttore di provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)