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Sez. 3, Sentenza n. 7942 del 17/07/1991 (Rv. 473185 - 01)

Locazione - Azienda, opificio industriale | Obbligo di restituire la cosa locata nel medesimo stato dell'epoca della consegna - Affitto di azienda - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473185-01

Locazione - Azienda, opificio industriale

L'art. 1590 cod. civ., a norma del quale il conduttore deve restituire la cosa nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo dovuti all'uso della cosa in conformità al contratto, esprime un principio di carattere generale applicabile anche al contratto di affitto di azienda, che comporti il godimento di un immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2562

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)