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Sez. 3, Sentenza n. 11289 del 27/05/2005 (Rv. 581872 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Disposizione dell'art. 1609 cod. civ. - Portata - Spese di piccola manutenzione - Soggetti gravati - Individuazione - Criteri - Conseguenze sull'onere della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581872-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA

La disposizione contenuta nell'art. 1609 cod. civ. - secondo cui sono a carico del conduttore di immobile urbano solo le spese di piccola manutenzione della cosa locata rese necessarie dal deterioramento prodotto dall'uso, così riversandosi sul locatore anche l'obbligo delle altre spese di piccola manutenzione - comporta che il locatore che agisce contro l'inquilino per il rimborso delle spese di riparazione dell'immobile che assume dipendenti dalla omessa manutenzione dovuta da quest'ultimo ha l'onere di dimostrare, in conformità con le regole generali sull'onere della prova, i presupposti del relativo diritto, e, quindi, che si tratti di danni conseguenti alla assenza di riparazioni di piccola manutenzione rese necessarie dal deterioramento prodotto dall'uso. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, aveva escluso che fossero addebitabili al conduttore le macchie di residui ferrosi nei pezzi sanitari del locale bagno, in quanto causati da normale uso della cosa in zona caratterizzata dalla presenza di residui ferrosi nell'acqua)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)