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Sez. L, Sentenza n. 16501 del 21/08/2004 (Rv. 576052 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezione in senso stretto - Nozione - Fatti ritualmente acquisiti al processo - Utilizzabilità come regola di giudizio anche in assenza di attività di parte - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576052-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

Rientrano tra le eccezioni in senso stretto soltanto quelle come tali espressamente definite dalla legge, nonché quelle corrispondenti all'esercizio di un diritto potestativo. Ne consegue che qualora si versi al di fuori di tale nozione (come nella specie, relativa all'attribuzione ad un contratto di effetto novativo su un precedente rapporto obbligatorio)i fatti ritualmente acquisiti alla causa possono essere utilizzati dal giudice anche in assenza di formali difese che li assumano a fondamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)