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Sez. 3, Sentenza n. 5600 del 16/09/1983 (Rv. 430538 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - PREAVVISO - CONTENUTO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430538-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - PREAVVISO - CONTENUTO - REQUISITI.*

In tema di locazione di immobile ad uso diverso da quello di abitazione, nella disciplina transitoria di cui al titolo secondo della legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore, che eserciti il recesso per necessità, a norma degli artt. 59 e 73 della legge medesima, non è tenuto, nella comunicazione di preavviso da effettuare al conduttore ai sensi del primo comma del citato art. 59, ad esporre analiticamente le ragioni del recesso stesso (come invece prescritto nella diversa ipotesi dell'art. 29, circa il diniego di rinnovazione alla prima scadenza di locazione abitativa), essendo a tal fine sufficiente una generica indicazione di dette ragioni, mentre l'Onere della precisazione degli elementi addotti a sostegno dell'invocata necessità va osservato con l'atto introduttivo del procedimento di rilascio.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)