Sez. 3, Sentenza n. 4258 del 18/07/1985 (Rv. 441747 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DI RECESSO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DI RECESSO - IRRILEVANZA.*
In tema di recesso del locatore dalla locazione di immobile ad uso diverso da quello di abitazione, non assume rilievo la mancata specificazione, nel relativo preavviso, dei motivi del recesso stesso, in quanto l'art. 73 della legge n. 392 del 1978 richiama l'art. 29 solo al fine di individuare i motivi mentre, per quanto riguarda il preavviso, il richiamo è operato all'art. 59, il quale non commina alcuna sanzione di nullità per la mancata specificazione dei motivi del recesso nel preavviso medesimo. (Conf 2898/84, mass n 440654; (Conf 5600/83, mass n 430538; (Conf 4143/83, mass n 429092; (Conf 3076/82, mass n 420944).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)