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Sez. 3, Sentenza n. 3135 del 12/04/1990 (Rv. 466655 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ FORME E TERMINI - COMUNICAZIONE DEL DINIEGO DI RINNOVAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE - SPECIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ CHE IL LOCATORE INTENDE SVOLGERE NELLO IMMOBILE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466655-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ FORME E TERMINI - COMUNICAZIONE DEL DINIEGO DI RINNOVAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE - SPECIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ CHE IL LOCATORE INTENDE SVOLGERE NELLO IMMOBILE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

In tema di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la comunicazione del diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza, per non incorrere nella sanzione di nullità di cui al penultimo comma dell'art. 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non può limitarsi a fare generico riferimento all'intenzione del locatore di svolgere, nell'immobile di cui chiede la restituzione, un'attività non meglio specificata rientrante in una delle ipotesi previste nell'art. 27 della stessa legge, ma deve indicare quale particolare attività il locatore (o chi al suo posto) intende svolgere nel detto immobile, atteso che, in Mancanza, oltre a venir frustrata la finalità della disposizione di porre il conduttore in condizione di valutare la serietà e la realizzabilità dell'intenzione indicata, non sarebbe consentita al giudice, in Sede contenziosa, la verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di diniego del rinnovo, ed, infine, verrebbe impedito il successivo controllo sull'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, in caso di richiesta di applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 31. (nell'affermare il suddetto principio la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello il quale aveva dichiarato la nullità di una disdetta nella quale il locatore aveva manifestato l'intenzione di "adibire il negozio all'Esercizio in proprio e/o del coniuge di attività commerciale" e di quella successiva nella quale aveva precisato di voler "gestire in esso l'attività commerciale mia e di mio marito", senza specificare quale particolare attività intendesse svolgere). (V 2770/88, mass n 458410; (V 2036/88, mass n 457909; (V 3026/86, mass n 446036; (V 4258/85, mass n 441748; (V 5600/83, mass n 430538).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)