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Sez. 5 - , Sentenza n. 44100 del 24/09/2019 Ud. (dep. 29/10/2019) Rv. 278315 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Attenuante di cui all'art. 62, n. 6, prima parte cod. pen. - Integralità del risarcimento - Necessità - Conseguenze in tema di transazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278315-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

La circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen., presuppone che la riparazione sia integrale, sicché non configura la predetta attenuante la transazione il cui oggetto risarcitorio sia caratterizzato dalla non integralità, implicando ordinariamente una parziale rinuncia alle pretese creditorie. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che, in assenza di attestazione di integrale ristoro, aveva escluso la circostanza attenuante in relazione all'accordo transattivo intervenuto tra l'imputato e la curatela).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)