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Sez. 2, Sentenza n. 53023 del 23/11/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268714 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Requisiti - Integralità - Congruità - Valutazione del giudice - Necessità - Possibilità del giudice di disattendere un accordo transattivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268714-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e la valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)