Sez. 6 - , Sentenza n. 13411 del 05/03/2019 Ud. (dep. 27/03/2019) Rv. 275463 - 03
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Attenuante del risarcimento del danno - Concussione - Transazione del dipendente con l'ente pubblico - Accordo concernente diritti indisponibili del lavoratore - Ammissibilità - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
L'attenuante del risarcimento del danno, di cui all'art.62, n.6, cod.pen., non è integrata per effetto della transazione stipulata tra il pubblico dipendente colpevole del reato di concussione e l'ente di appartenenza, con la quale questi si impegni a svolgere prestazioni lavorative non retribuite fuori dell'orario di servizio, in quanto tale accordo presuppone la rinuncia a diritti indisponibili dei lavoratori (inerenti alla retribuzione ed alla durata della prestazione) e comporta un impegno futuro ed incerto, nella misura in cui presuppone la prosecuzione del rapporto di lavoro nonostante la commissione del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)