Sez. 2, Sentenza n. 5930 del 25/05/1991 (Rv. 472373 - 01)
Transazione - Forma | Mandato e ratifica.
Transazione - Forma
La transazione deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata solo quando abbia ad oggetto controversie relative a rapporti giuridici concernenti beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti ad essi assimilati; al di fuori di tali casi, il mandato a transigere e la ratifica delle transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori non esigono la forma scritta e la loro esistenza può essere desunta anche da semplici elementi presuntivi, e, per quanto concerne la ratifica, questa può avvenire mediante la tacita manifestazione della volontà, della parte interessata, di approvare e fare proprio il negozio concluso dal rappresentante privo di poteri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)