diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5930 del 25/05/1991 (Rv. 472373 - 01)

Transazione - Forma | Mandato e ratifica.
Stato
decisa il 1991-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472373-01

Transazione - Forma

La transazione deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata solo quando abbia ad oggetto controversie relative a rapporti giuridici concernenti beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti ad essi assimilati; al di fuori di tali casi, il mandato a transigere e la ratifica delle transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori non esigono la forma scritta e la loro esistenza può essere desunta anche da semplici elementi presuntivi, e, per quanto concerne la ratifica, questa può avvenire mediante la tacita manifestazione della volontà, della parte interessata, di approvare e fare proprio il negozio concluso dal rappresentante privo di poteri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)