Sez. U, Ordinanza n. 27990 del 16/12/2013 (Rv. 628761 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Interesse ad agire per regolamento preventivo di giurisdizione - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità del regolamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione. (Nella specie, la ricorrente, in difetto di qualsivoglia contestazione delle controparti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, da lei adito per il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, in forza del principio del cd. scorrimento della graduatoria approvata all'esito di precedente concorso interno, aveva giustificato il proposto regolamento ex art. 41 cod. proc. civ. con i dubbi sulla propria giurisdizione espressi verbalmente dal Presidente del tribunale amministrativo regionale procedente, nel corso dell'udienza camerale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)