Sez. U, Ordinanza n. 24155 del 25/10/2013 (Rv. 628090 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Interesse ad agire per regolamento preventivo di giurisdizione - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità del regolamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione. (Nella specie, il ricorrente, in difetto di qualsivoglia contestazione delle controparti sulla giurisdizione del giudice ordinario, da lui adito per il risarcimento del danno asseritamente subito essendogli stato tardivamente riconosciuto lo "status" di rifugiato, aveva giustificato il proposto regolamento ex art. 41 cod. proc. civ. con la mancanza di precedenti specifici delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione su una tale domanda, sospettandone la attraibilità nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché era coinvolto l'esercizio di un potere discrezionale del questore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)