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Sez. L, Sentenza n. 489 del 20/01/1994 (Rv. 485053 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva della festività | Lavoro domenicale - Compenso della relativa maggiore penosità - Maggiorazione retributiva - Spettanza - Limiti - Trattamento più vantaggioso per i turnisti - Rilevanza.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485053-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Sostitutiva della festività

I lavoratori turnisti (fruenti di riposo settimanale in un giorno diverso) non hanno diritto ad una maggiorazione retributiva per la maggiore penosità del lavoro svolto di domenica qualora questa risulti compensata dalla disciplina collettiva del rapporto con un trattamento economico-normativo che, in termini retributivi, di fruizione di giorni di riposo o per altri aspetti, sia più vantaggioso rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo domenicale, sempreché tale differenziato trattamento - secondo un'indagine (riservata al giudice del merito) da compiersi in base a criteri di normalità causale e di ragionevolezza - risulti, oltre che non del tutto irrazionale e non manifestamente irrisorio, sinallagmaticamente collegabile (anche solo per la mancanza, in concreto, di una diversa e specifica ragione di attribuzione) alle prestazioni domenicali imposte dai turni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)