Sez. L, Sentenza n. 9705 del 06/11/1996 (Rv. 500380 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Lavoro domenicale - Diritto ad una maggiore retribuzione - Riconoscimento del solo riposo compensativo - Sufficienza - Esclusione - Attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali ai lavoratori turnisti - Idoneità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Il diritto del lavoratore ad una maggiore retribuzione per il lavoro domenicale non può ritenersi soddisfatto col riconoscimento del solo riposo compensativo, atteso che tale riposo è correlato al mancato riposo domenicale mentre, pur in presenza del riposo in altro giorno, il lavoro prestato di domenica presenta di per sè una maggiore penosità che qualifica oggettivamente la prestazione lavorative e che deve trovare adeguata retribuzione. Questo compenso può consistere, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, nell'attribuzione ai lavoratori turnisti di vantaggi e benefici contrattuali che valgano a differenziare il loro complessivo trattamento economico normativo rispetto a quello dei lavoratori che usufruiscono del riposo domenicale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)