Sez. L, Sentenza n. 437 del 18/01/1999 (Rv. 522378 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Lavoro domenicale - Diritto a specifico compenso - Sussistenza - "Soprassoldo domenicale" previsto a favore del personale ferroviario - Idoneità - Uniformità della sua misura senza distinzioni di categorie e di livelli - Congruità rispetto ai fini dell'emolumento - Configurabilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE
Con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, il cosiddetto "soprassoldo domenicale" di cui all'art. 37 l. n. 34 del 1970, così come adeguato dalla successiva contrattazione collettiva e dalla stessa normativa legale (l. n. 779 del 1985), costituisce lo specifico compenso per la maggiore penosità del lavoro domenicale, in armonia al dettato costituzionale, senza che il compenso stesso possa ritenersi incongruo sotto il profilo della sua uniformità per tutti i lavoratori, senza distinzioni di categorie, livelli, ecc., perché la penosità che con esso si intende riparare è riconducibile a manifestazioni della personalità umana, per ciò stesso svincolate da ogni riferimento all'attività di lavoro.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 11/02/1970 num. 34 art. 37, Legge 24/12/1985 num. 779
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)