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Sez. 5, Sentenza n. 11858 del 06/08/2003 (Rv. 565687 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Decadenza ex art. 7 della legge n. 604 del 1954 - Presupposti - Tassatività delle ipotesi previste - Trasformazione in casa di abitazione degli acquirenti di un fabbricato adibito a deposito agricolo insistente sul fondo acquistato - Decadenza - Condizioni - Ricorrenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565687-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

L'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n.604, come modificato dall'art. 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative alla piccola proprietà contadina allorché, prima che siano trascorsi dieci anni dall'acquisto, l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta trasferiscano volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessino di coltivarlo direttamente (primo comma), e, nell'ipotesi di acquisto a titolo oneroso di case rustiche non situate nel fondo, ma effettuata contestualmente al fondo ai fini di abitazione dell'acquirente e della sua famiglia, allorché la cessione volontaria, ovvero la trasformazione d'uso delle stesse avvenga, da parte dell'acquirente nel detto termine decennale (secondo comma). Ne consegue che tale decadenza non si verifica quando, al contrario, venga abbattuto ovvero trasformato in casa d'abitazione degli acquirenti un fabbricato, adibito a deposito agricolo, insistente sul fondo acquistato, presumibilmente al fine di consentire una più agevole presenza sul terreno agricolo della famiglia coltivatrice.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)