Sez. 5, Sentenza n. 6657 del 24/03/2006 (Rv. 588421 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Legge n. 604 del 1954 - Disciplina di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 634 del 1972 - Sopravvenuta abrogazione della normativa di favore - Esclusione - Decadenza dai benefici ex art. 7 della legge n. 604 del 1954 - Recupero delle imposte dovute - Azione dell'Amministrazione finanziaria - Termine prescrizionale.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di imposta di registro e di agevolazioni fiscali relative alla piccola proprietà contadina, l'art. 80 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, nell'abrogare la pregressa normativa nelle sue varie articolazioni, ha precisato che restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle società di mutuo soccorso, delle cooperative e loro consorzi e per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da esse posseduti. Ne consegue che è rimasto in vigore l'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, come modificato dall'art. 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, il quale prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative alla piccola proprietà contadina allorché, prima che siano trascorsi dieci anni dall'acquisto, l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta trasferiscono volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessino di coltivarlo direttamente. Ne consegue inoltre che l'azione dell'Amministrazione finanziaria volta al recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, per effetto della decadenza prevista, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dell'atto, trovando detto termine ventennale la sua ragione giustificatrice nel dettato legislativo e nel limite temporale di dieci anni previsto dal legislatore in relazione al divieto per il contribuente di trasferire l'immobile.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 80 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)