Sez. 4 - , Sentenza n. 3937 del 12/01/2021 Ud. (dep. 02/02/2021) Rv. 280384 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Vizio di motivazione dedotto sulla base di "altri atti del processo specificamente indicati" - Onere del ricorrente di specifica indicazione degli atti processuali - Sussistenza - Conseguenze in caso di inadempimento - Inammissibilità del ricorso – Sussistenza – Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
In tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che prospettava il vizio di motivazione rispetto a una serie di certificati medici non allegati e di cui non era stato riportato né il contenuto specifico, né la sede e il momento della relativa produzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)