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Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014 Cc. (dep. 16/10/2014) Rv. 260994 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Vizio di motivazione dedotto sulla base di "altri atti del processo specificamente indicati" - Onere del ricorrente di specifica individuazione e rappresentazione degli atti processuali - Sussistenza - Conseguenze in caso di inadempimento - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260994-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

La condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)