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Sez. 3, Ordinanza n. 27389 del 18/11/2008 (Rv. 605720 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza internazionale ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE n. 44 del 2001.
Stato
decisa il 2008-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605720-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

L'ordinamento comunitario si basa sulla valutazione che gli ordinamenti sostanziali e processuali degli stati membri sono conformati in modo da produrre nella decisione della causa un risultato equivalente e, più specificamente, sulla reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità, tendendosi ad assicurare che sulla stessa causa non si abbiano più decisioni di merito e a ridurre l'evenienza che in diversi stati vengano pronunciate decisioni tra loro incompatibili, con conseguente mancato riconoscimento di una decisione in quanto in contrasto con altra resa tra le stesse parti nello stato richiesto (sentenza Drout Assurance S.A. del 19 maggio 1998, C - 351/96). In particolare, in ordine alle condizioni in presenza delle quali va ravvisata la litispendenza, la Corte di Giustizia ha ritenuto che dell'art. 27 del Regolamento CEE n. 44 del 2001 deve darsi un'interpretazione estensiva, adeguata alla funzione di prevenire la formazione di decisioni incompatibili tra loro (sentenze Overeseas Union Insurance del 27 giugno 1991, Gasser del 9 dicembre 2003 e Maersk del 14 ottobre 2004) e che i tre elementi rilevanti - parti, titolo e oggetto - devono essere considerati alla stregua di nozioni autonome (sentenza Tatry del 6 dicembre 1994), non collegate alle varie norme nazionali pertinenti (sentenza Gubisch Maschinenfabrik dell'8 dicembre 1987).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)