Sez. L, Sentenza n. 9812 del 26/07/2000 (Rv. 538825 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Presupposto dell'incollocabilità al lavoro - Sopravvenienza nel corso del giudizio - Ammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'incollocazione al lavoro, prevista dall'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 ai fini dell'assegno d'invalidità, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e non già una mera condizione di erogazione del beneficio sicché può utilmente sopravvenire nel corso del giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)