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Sez. 3, Sentenza n. 2984 del 06/07/1977 (Rv. 386534 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - IMPOSSIBILE O DIFFICOLTOSA PROVA DEL DANNO - CARATTERE RELATIVO - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO POSITIVO O NEGATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386534-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - IMPOSSIBILE O DIFFICOLTOSA PROVA DEL DANNO - CARATTERE RELATIVO - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO POSITIVO O NEGATIVO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La disposizione dell'art 1226 cod civ, secondo cui la potesta attribuita al giudice di liquidare il danno in via equitativa e subordinata alla condizione che al danneggiato sia impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, va interpretata in senso relativo, onde la detta impossibilita o particolare difficolta sono configurabili anche quando agli elementi forniti dal danneggiato non possa riconoscersi sicura efficacia probatoria. L'Esercizio concreto, in senso positivo o negativo, della detta facolta non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, se la relativa statuizione sia sorretta da adeguata motivazione, trattandosi di materia rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, cui spetta anche accertare insindacabilmente l'esistenza del presupposto, costituito dalla impossibilita o dalla particolare difficolta della prova. (Conf 2407/73, mass n 365785; (Conf 2385/73, mass n 365752; (Conf 3008/71, mass n 354291).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)