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Sez. L, Sentenza n. 10715 del 27/10/1998 (Rv. 520154 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Acquisizione del relativo diritto nel patrimonio dell'interessato - Presupposti - Domanda amministrativa e requisiti sanitari ed economici - Rilevanza - Accertamenti amministrativi e giudiziali - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Trasmissione per successione "mortis causa" prima dell'accertamento dei requisiti sanitari e economici - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520154-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il diritto all'assegno di invalidità civile nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei suoi presupposti sia sanitari che reddituali (così come anche di incollocamento) e, facendo parte del patrimonio del titolare a prescindere dal suo accertamento nella sede amministrativa o giudiziale, si trasmette per successione ereditaria anche in caso di morte dell'avente diritto antecedente all'accertamento di taluno dei suoi presupposti (nella specie nella sede amministrativa era stato accertato il solo requisito sanitario).

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1966 num. 625, Legge 13/10/1969 num. 743, Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 13/12/1986 num. 912 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)