Sez. L, Sentenza n. 647 del 22/01/1997 (Rv. 501950 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Presupposto - Riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo - Domanda di assegno presentata prima del 12 marzo 1992 - Disciplina ex art. 9, primo comma, D.Lgs. n. 509 del 1988 - Influenza - Esclusione - Presentazione della domanda o raggiungimento della sola predetta riduzione dopo tale data - Conseguenze.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Attesi la sentenza costituzionale n. 209 del 1995 ed il principio dell'equiparabilità del riconoscimento dell'invalidità operato in sede giudiziaria al riconoscimento operato dalla commissione medica, la regola della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, stabilita dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 quale requisito sanitario per l'assegno d'invalidità e modificata dall'art. 9, primo comma, del D.Lgs. 21 novembre 1988 n. 509 (che ha elevato la riduzione anzidetta al settantaquattro per cento), continua a trovare applicazione nei confronti di coloro che, avendo presentato la domanda per conseguire l'assegno prima della data (12 marzo 1992) di entrata in vigore del decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992 (pubblicato il 26 febbraio 1992), abbiano raggiunto prima della stessa data del 12 marzo 1992 la soglia di riduzione della capacità lavorativa secondo il precedente parametro. Mentre restano soggetti alla nuova (e più rigorosa) disciplina tutti coloro che abbiano presentato la domanda successivamente o che, avendola presentata anteriormente, non abbiano raggiunto, prima del 12 marzo 1992, il limite d'incapacità previsto dalla vecchia (e più favorevole) disciplina; l'applicazione della quale - con conseguente attribuzione dell'assegno anche per il periodo posteriore alla data di entrata in vigore della nuova soglia d'invalidità- non è condizionata né dal momento né dalla sede - amministrativa o giudiziaria - in cui viene accertata la sussistenza (anteriormente al 12 marzo 1992) del requisito sanitario originariamente previsto.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/1988 num. 509 art. 2, Decreto Legisl. 21/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)