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Sez. 1, Sentenza n. 23638 del 15/11/2007 (Rv. 600627 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2007-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600627-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

Gli atti di disposizione patrimoniale eseguiti dopo la chiusura del concordato preventivo da parte del debitore, successivamente dichiarato fallito, devono essere ritenuti validi ed efficaci se intervenuti prima della risoluzione del concordato e della dichiarazione di fallimento sia perché dopo il passaggio in giudicato dell'omologazione il debitore è liberato da ogni vincolo che non sia quello dell'osservanza delle condizioni del concordato e riacquista la capacità di agire e il potere di disporre, sia perché ai sensi dell'art. 140 legge fall., norma riguardante la diversa fattispecie del concordato fallimentare ma applicabile limitatamente al primo comma al concordato preventivo, sono inefficaci soltanto gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito dopo la chiusura del concordato, mentre per gli atti a titolo oneroso, indicati negli artt. 65, 67 e 70 legge fall., i termini per la revocabilità decorrono soltanto dalla riapertura del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 65, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 140, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)