Sez. 1, Sentenza n. 3943 del 28/10/1976 (Rv. 382612 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - APPLICAZIONE ANALOGICA DEL PRINCIPIO EX ART 140, TERZO COMMA, DELLA LEGGE FALLIMENTARE - ATTI DIVENUTI ESTRANEI ALLE FINALITA DELLA PROCEDURA CONCORDATARIA - INEFFICACIA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - APPLICAZIONE ANALOGICA DEL PRINCIPIO EX ART 140, TERZO COMMA, DELLA LEGGE FALLIMENTARE - ATTI DIVENUTI ESTRANEI ALLE FINALITA DELLA PROCEDURA CONCORDATARIA - INEFFICACIA.*
In applicazione analogica del principio sancito dall'art 140, comma terzo, legge fallimentare, in tema di concordato fallimentare, secondo cui i creditori anteriori alla riapertura della procedura fallimentare sono esonerati dalla restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato, sempre che si tratti di riscossione valide ed efficaci e non di riscossioni cui essi non avevano diritto, nel caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, sono privi di efficacia quegli Atti che, pur trovando la loro ragione di essere nella procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalita dello istituto, in quanto eseguiti al di la dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della par condicio creditorum e dell'ordine delle prelazioni. (V 828/65, mass n 311577; (V 1539/61).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 140 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 140 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)