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Sez. 1, Sentenza n. 7661 del 13/04/2005 (Rv. 580543 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Concordato con cessione dei beni ai creditori - Trasferimento agli organi della procedura della gestione dei beni - Legittimazione del debitore cedente ad agire per la tutela del patrimonio e a resistere ad azioni di terzi - Sussistenza - Commissario giudiziale e liquidatore - Riconoscimento di compenso professionale per incarico antecedente l'omologazione del concordato - Legittimazione passiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580543-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione, tra le quali non può essere compresa quella concernente il riconoscimento di un compenso per incarico professionale conferito e verosimilmente espletato in una fase ad esse antecedente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 181, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)