Sez. 5 - , Sentenza n. 54512 del 08/10/2018 Ud. (dep. 05/12/2018) Rv. 275230 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE | Pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare da parte del fallito - Integrazione del reato di bancarotta preferenziale - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE
Non sussiste il reato di bancarotta preferenziale qualora il fallito paghi il canone di locazione dell'abitazione familiare, essendo necessario, ai fini della violazione della "par condicio" dei creditori, che questi ultimi concorrano nella ripartizione dell'attivo, mentre il rapporto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione del fallito e della sua famiglia è preordinato al soddisfacimento di un'esigenza primaria di vita, ai sensi dell'art. 46, n. 1, legge fall. ed ha, pertanto, natura strettamente personale, restando estraneo al fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge Falliment. art. 46 com. 1 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)